Art 5

Art. 5.

Incompatibilita'

1.Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a)i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonche' i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b)gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c)coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative;
d)coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e)coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
2.Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie.
3.Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4.I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.
5.Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
Entrata in vigore il 31 luglio 2017
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