Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali.

Art. 3.Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali.1.Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) promozione della parita' tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive».
Entrata in vigore il 11 dicembre 2012

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