f u n z i o n i

Art. 1. F u n z i o n i1.Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province, le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella Regione siciliana.
2.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella Regione siciliana succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
3.Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.
4.Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e, per ciascun ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed e' stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
- L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente statuto.
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1890, n. 216.
-Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o giugno 1909, n. 128.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.
Entrata in vigore il 23 aprile 2001

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