disposizioni in materia di dibattimento

Art. 10. Disposizioni in materia di dibattimento1.L'articolo 489 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 489 (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nell'udienza preliminare). - 1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare puo' chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare e' riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».
2.All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.
3.All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
4.All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.
5.All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 490 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 490. (Accompagnamento coattivo dell'imputato assente). - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, puo' disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza e' necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 490 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 513. (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare). - 1. Il giudice, se l'imputato e' assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4.
2. - 3. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 520 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 520. (Nuove contestazioni all'imputato assente).
- 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 548 del codice di procedura penale, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 548. (Deposito della sentenza). - 1. - 2. (Omissis).
3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza e' in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.».
Entrata in vigore il 2 maggio 2014
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