(costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)

Art. 15.(Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)1.Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).
Entrata in vigore il 12 marzo 2003
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