sanzioni

Art. 58. Sanzioni

Il vettore e' responsabile della mancata compilazione del documento di cui all'articolo 56.Se non provvede a detta compilazione, egli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 200.000.
Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del trasporto non e' in grado di esibire l'esemplare del documento di cui all'articolo 56, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000.
Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie del documento di cui all'articolo 56 destinato al controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.
Il vettore che pratica prezzi di trasporto non conformi alle tariffe in vigore e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000. La stessa sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni concernenti le condizioni generali di applicazione della tariffa.
In caso di ripetute infrazioni alle norme del presente titolo il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne fa comunicazione al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, e al comitato provinciale dell'albo, il quale delibera i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge.
I vettori, i mittenti e i destinatari delle spedizioni, gli >spedizionieri e gli altri intermediari dei trasporti, i quali non
forniscano, nel termine che verra' ad essi prescritto, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, od ai funzionari da questo dipendenti, tutte le informazioni e notizie ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie false, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai precedenti commi si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.
Nei casi in cui il vettore si opponga ai controlli stabiliti in applicazione degli articoli 56 e 57, il direttore della motorizzazione civile puo' disporre l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo57.Il vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli articoli 56 e 57 e' punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 900.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. (9a)((9b))---------------AGGIORNAMENTO (9a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------AGGIORNAMENTO (9b)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Entrata in vigore il 19 giugno 1998

Sentenze1

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