(testo unico delle norme in materia di beni culturali)
Art. 1.(Testo unico delle norme in materia di beni culturali)1.Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi- nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico. (2) (3)
2.Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; (2)b)alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3.Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (2) (3)
((4.Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali))5.Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
((6.Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali))---------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 16 giugno 1998, n. 191, nell'introdurre il comma 6-bis all'art. 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto (con l'art. 2, comma 25) che "I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".---------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 maggio 1999, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati di sei mesi".
2.Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis- lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi; (2)b)alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.
3.Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (2) (3)
((4.Il testo unico puo' essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali))5.Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
((6.Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali))---------------AGGIORNAMENTO (2) La L. 16 giugno 1998, n. 191, nell'introdurre il comma 6-bis all'art. 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto (con l'art. 2, comma 25) che "I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".---------------AGGIORNAMENTO (3) La L. 5 maggio 1999, n. 122 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati di sei mesi".
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