inquadramento nelle nuove categorie

Art. 29. Inquadramento nelle nuove categorie

Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1 maggio 1978 e' inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:
1) nella I categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII;
2) nella II categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII;
3) nella III categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V;
4) nella IV categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V: il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI;
5) nella V categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X;
6) nella VI categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X;
7) nella VII categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento a): il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento b): il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X;
8) nella VIII categoria:
a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII;
b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III.
L'inquadramento di cui al precedente comma e' effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza.
Entrata in vigore il 7 aprile 1979

Sentenze1

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