accesso alla categoria viii

Art. 34. Accesso alla categoria VIII

Il personale, promosso alla soppressa qualifica di direttore di sezione con effetto da data anteriore al 31 dicembre 1978, consegue, al compimento di cinque anni di anzianita' in tale qualifica, l'inquadramento nella categoria VIII, previo giudizio favorevole della competente commissione centrale del personale, sino alla concorrenza dei posti disponibili al 1 gennaio 1979 e, limitatamente al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ove occorra, anche in soprannumero. I corrispondenza dei posti conferiti in soprannumero devono essere lasciati vacanti altrettanti posti nella categoria VII, raggruppamento a).
Il personale che ottenga l'inquadramento ai sensi del precedente comma conserva, sino al compimento del terzo anno dalla data dalla quale ha effetto l'inquadramento medesimo, il trattamento economico che gli sarebbe spettato nella categoria VII.
La riserva del 20 per cento dei posti in favore del personale della categoria VII, raggruppamento b), relativo ai profili professionali dell'esercizio e degli uffici, prevista, ai fini dell'accesso alla categoria VIII, dall'articolo 7, trova applicazione dopo il primo inquadramento effettuato ai sensi del primo comma del presente articolo. ((2))---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 febbraio 1982, n.23, ha disposto (con l'art. 5) che "Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17, 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101."
Entrata in vigore il 4 febbraio 1982

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