provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni

Art. 74. Provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni1.Qualora gli organi deputati alle ispezioni e verifiche sul territorio rilevino la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, notificano al titolare delle autorizzazioni di cui agli articoli 66 e 70 e al responsabile del procedimento autorizzativo di cui agli articoli 67, comma 1 e 70, comma 5, il verbale d'ispezione che deve contenere:
a)l'esito del sopralluogo;b)l'indicazione delle violazioni riscontrate ai sensi del presente decreto;c)l'indicazione dei correttivi da apportare per la rimozione, ove possibile, delle violazioni di cui alla lettera b), nonche' del relativo periodo di tempo ritenuto adeguato per detto fine.
2.Nei casi di riscontro di violazioni gravi gli organi di cui al comma 1 propongono al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 l'adozione del provvedimento di immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, da comunicare all'interessato.
3.Qualora in sede di verifica si accerti che non si sono rimosse le violazioni riscontrate nei termini prescritti in applicazione del comma 1, ((l'organo accertatore propone)) al responsabile del procedimento autorizzatorio di cui al medesimo comma 1 la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, da comunicare all'interessato.
4.La sospensione dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, non puo' eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento.
5.In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni del presente decreto, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 66, comma 1, e dell'articolo 70, comma 2, e' revocata.
6.I provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 66 sono automaticamente estesi e producono i propri effetti anche sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 69 e 70. Detti provvedimenti sono tempestivamente trasmessi al Ministero della salute ai fini degli effetti sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 69.
Entrata in vigore il 22 novembre 2006

Sentenze1


  • 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-02-23, n. 202300130
    Provvedimento:
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    • art. 74 d.lgs. 193/2006·
    • carenza di interesse·
    • compensazione delle spese·
    • improcedibilità del ricorso·
    • interpretazione normativa·
    • medicinali veterinari·
    • proporzionalità della sanzione·
    • sospensione autorizzazione commerciale·
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