talune deroghe alle norme di aic

Art. 4. Talune deroghe alle norme di AIC1.L'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari, di seguito denominata AIC, destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci d'acquario, gli uccelli da gabbia e da voliera, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario, i piccoli roditori, i furetti e i conigli da compagnia sempre che non siano destinati all'alimentazione umana, purche' detti medicinali non contengano sostanze la cui utilizzazione esiga un controllo veterinario e siano presi tutti i provvedimenti possibili per evitare l'uso non autorizzato di tali medicinali per altri animali, puo' essere rilasciata ammettendo talune deroghe agli articoli 6, 7 e 8.
Entrata in vigore il 26 maggio 2006

Sentenze1


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-12-27, n. 201106840
    Provvedimento:
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    • ammissione con riserva·
    • art. 20 d.lgs. 196/2003·
    • autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali·
    • diritto di difesa·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da designazione per consiglio camerale·
    • imparzialità amministrativa·
    • ordinanza cautelare·
    • procedura di rinnovo dell'organo consiliare camerale·
    • rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali·
    • sentenza in forma semplificata·
    • trattamento dei dati personali sensibili·
    • usucapione dei dati personali·
    • verifica dei dati autocertificati·
    • violazione art. 60 c.p.a.
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