Regolamento-art. 41


Art. 41.


Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1º Quando gl'incanti o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

2° Per l'acquisto di cose la cui produzione e' garentita da privativa industriale, o per la cui natura non e' possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3º Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4° Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5° Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6° E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 a 40 del presente regolamento.

Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al consiglio di Stato, quando occorra il suo preventivo avviso.

Entrata in vigore il 3 giugno 1924
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