Art 3

Art. 3.1.All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre anni";
b)al secondo comma, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno otto anni";
c)al terzo comma, la parola: ", pari-menti," e' soppressa;
d)dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
"Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, pur-che' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 179 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione). - La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine e' di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine e' di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purche' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato:
1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.».
- Per il testo dell'art. 163 del codice penale, vedi note all'art. 1.
Entrata in vigore il 12 giugno 2004

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