Art. 15.((Individuazione della struttura di accoglienza))1.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132)).
3.La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.
4.L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e' subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa e' disposto dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
5.L'indirizzo della struttura di accoglienza e' comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche' alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2. E' nella facolta' del richiedente comunicare l'indirizzo della struttura al proprio difensore o consulente legale.
E' consentito l'accesso nelle medesime strutture dell'UNHCR, nonche' dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine di prestare assistenza ai richiedenti.
6.Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018

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