revoca delle condizioni di accoglienza

Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza1.Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all'articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a)mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
b)mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
c)presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d)accertamento della disponibilita' da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
e)violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui e' accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.
2.Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.
3.Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
4.Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
5.Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento e' comunicato altresi' al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
6.Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente e' tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
7.Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosita' del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne da' comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
"Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda). - 1.
La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilita' comunica al richiedente che ha facolta' di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno dell'ammissibilita' della domanda e che, in mancanza di tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.".
Entrata in vigore il 15 settembre 2015
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