revoca delle condizioni di accoglienza

Art. 23. Revoca delle condizioni di accoglienza1.Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture ((di cui agli articoli 9 e 11)), dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a)mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente;
b)mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;
c)presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d)accertamento della disponibilita' da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
e)violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui e' accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.
2.Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17.
3.Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo e' rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
4.Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
5.Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Il provvedimento e' comunicato altresi' al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
6.Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente e' tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
7.Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosita' del richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, emerge successivamente all'invio nelle strutture ((di cui agli articoli 9 e 11)), il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne da' comunicazione al questore per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6.
Entrata in vigore il 4 ottobre 2018

Sentenze+500


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