(capitale sociale delle societa' di riscossione dei tributi).

Art. 3-bis. (Capitale sociale delle societa' di riscossione dei tributi).1.Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a)1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;
b)5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c)10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
2.I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
((2-bis.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle societa' a prevalente partecipazione pubblica.))3.E' abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Entrata in vigore il 7 luglio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi