Art 5
Art. 5.
Il capitale di affranco determinato dal Pretore non puo' superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.
L'affrancante e' tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo.
L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente.
Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.
Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse puo' adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione, dell'intera somma o di parte di essa.
La sentenza che decide definitivamente la controversia e' annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco.
Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.
Il capitale di affranco determinato dal Pretore non puo' superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.
L'affrancante e' tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo.
L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente.
Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.
Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse puo' adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione, dell'intera somma o di parte di essa.
La sentenza che decide definitivamente la controversia e' annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco.
Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.