Art 2

Art. 2.
La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al Pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:
1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale e' stata in precedenza corrisposta la prestazione, nonche' di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini.
Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e, in mancanza, l'atto di notorieta' sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonche' il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio.
Entrata in vigore il 6 agosto 1966

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