(disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)

Art. 2.(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)1.Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo e' soppresso;
b)all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata";
c)all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente:
"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";
2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente:
"b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;";
3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001";
4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003";
5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003"; ((13))d)all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";
e)all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000";
2) nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: "redditi di pensione" sono inserite le seguenti: "redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000";
3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno";
4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:
"2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000";
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo, dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000";
f)all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:
1) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";
2) al secondo periodo, le parole: "nei sei mesi antecedenti o successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente o successivo";
3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale";
4) al quarto periodo, le parole: "il contribuente dimora abitualmente" sono sostituite dalle seguenti: "il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente";
5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto";
6) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote";
g)all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo e' inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue";
h)all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "lire 640.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 960.000";
2) al comma 1, lettera b), le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 480.000";
3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni";
i)all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: "nella misura del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento".
2.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione delle barriere architettoniche," sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi," e dopo le parole: "sulle parti strutturali" sono aggiunte le seguenti: ",e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici";
b)al comma 6, le parole: "nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001".
3.All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "nel periodo d'imposta, 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001 ".
4.Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei lavori.
5.Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.
6.All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato.
7.All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.
8.Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
9.Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
10.In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.

-------------AGGIORNAMENTO (13)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2001

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi