sospensione a seguito di condanna non definitiva

Art. 4. Sospensione a seguito di condanna non definitiva1.Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2.La sospensione perde efficacia se per il fatto e' successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. ((1))-----------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 8/5/2002, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".
Entrata in vigore il 8 maggio 2002
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