Art 11

Art. 11.1.Le disponibilita' del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonche' i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
2.Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, destinati a:
a)operazioni di consolidamento a medio termine di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b)investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
((2-bis.Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112))3.Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalita' e le modalita' di cui alle lettere a)eb)del medesimo comma 2, il contributo agli interessi e' revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al Fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.
Entrata in vigore il 20 marzo 2001

Sentenze6


  • 1. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-06-01, n. 201900461
    Provvedimento:
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    • art. 103 Cost.·
    • art. 5 della convenzione tra Medio Credito Centrale S.p.A. e Regione Basilicata·
    • calcolo del contributo in conto interessi·
    • contributi pubblici·
    • diritto soggettivo·
    • evidenza pubblica·
    • giurisdizione·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse legittimo·
    • interpretazione delle clausole del bando·
    • procedimento amministrativo·
    • translatio judicii

  • 2. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-07, n. 201800422
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 1 par. 7 let. c) Reg. CE n. 800/2008·
    • art. 3 L. 241/1990·
    • concordato preventivo·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interpretazione normativa·
    • principio di buon andamento della P.A.·
    • procedura concorsuale·
    • regolamento CE n. 800/2008·
    • revoca del contributo·
    • rinvio pregiudiziale

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-12-11, n. 201705812
    Provvedimento:
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    • art. 11, comma 2, lett. b), d.l. 29 agosto 1994, n. 516·
    • art. 1326 cod. civ.·
    • art. 1372 cod. civ.·
    • compensazione delle spese di lite·
    • conferma d'ordine·
    • data di avvio degli investimenti·
    • direttive regionali di attuazione·
    • disciplina in materia di Iva·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interpretazione contrattuale·
    • normativa europea in materia di aiuti di Stato·
    • onere della prova·
    • primo impegno giuridicamente vincolante·
    • revoca agevolazioni·
    • ricorso gerarchico

  • 4. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-10-02, n. 201401567
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • danno da ritardo·
    • eccesso di potere·
    • finanziamenti agevolati·
    • obbligo di concludere il procedimento·
    • silenzio amministrativo·
    • violazione del giudicato·
    • violazione dell'art. 97 Cost.

  • 5. TAR Lecce, sez. I, sentenza 2009-05-23, n. 200901287
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • autotutela amministrativa·
    • carenza di istruttoria·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione del T.A.R.·
    • proporzionalità e ragionevolezza·
    • revoca dei provvedimenti amministrativi·
    • violazione art. 10 bis l. 241/90·
    • violazione art. 11 d.l. 516/94·
    • violazione art. 21 quinques l. 241/90·
    • violazione art. 97 Cost.·
    • violazione del giusto procedimento
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