casse edili

Art. 9. Casse edili1.L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.
Entrata in vigore il 2 aprile 1991

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