(agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)

Art. 15.(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)1.Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla
lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
2.All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le parole: "allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento".
Entrata in vigore il 20 marzo 2001

Sentenze1


  • 1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-10-02, n. 201401567
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • danno da ritardo·
    • eccesso di potere·
    • finanziamenti agevolati·
    • obbligo di concludere il procedimento·
    • silenzio amministrativo·
    • violazione del giudicato·
    • violazione dell'art. 97 Cost.
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