(principi e criteri direttivi)

Art. 8.(Principi e criteri direttivi)1.Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b)definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c)definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte dall'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d)previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e)promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f)promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g)promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h)fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
i)riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;
l)previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m)razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n)garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita' della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita' dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;
o)sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p)promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
q)revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;
r)revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
s)revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
t)definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u)attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v)favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
z)assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari;
aa)introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb)creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
cc)coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd)semplificazione delle norme e delle procedure dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee)previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e all'articolo 7;
ff)definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di tali produzioni;
gg)quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2.I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 marzo 2001

Sentenze6


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2020-08-14, n. 202005038
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis legge 241/1990·
    • art. 12 d.lgs. 387/2003·
    • art. 2-bis legge 241/1990·
    • art. 40 legge regionale Friuli Venezia Giulia·
    • autorizzazione unica·
    • colpa dell'amministrazione·
    • compatibilità urbanistica·
    • conferenza di servizi·
    • danno da perdita di chance·
    • danno da ritardo·
    • direttive europee·
    • disapplicazione norme regionali·
    • fonti rinnovabili·
    • impianti fotovoltaici·
    • pareri negativi·
    • principio di legalità·
    • procedimento amministrativo·
    • responsabilità amministrativa·
    • responsabilità civile

  • 2. TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2020-07-27, n. 202001914
    Provvedimento:
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    • art. 33 D.Lgs. 228/2001·
    • autotutela amministrativa·
    • criterio del petitum sostanziale·
    • eccesso di potere·
    • erogazioni in agricoltura·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del giudice ordinario·
    • giurisprudenza consolidata·
    • riparto di giurisdizione·
    • sospensione cautelare·
    • sospensione di finanziamento·
    • violazione di legge

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-10-30, n. 201907442
    Provvedimento:
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    • annullamento d'ufficio·
    • art. 12 d.lgs. n. 387/2003·
    • art. 21 nonies l. 241/1990·
    • art. 27 L.R. Puglia n. 1/2008·
    • art. 3 l. 241/1990·
    • autorizzazione unica·
    • autotutela amministrativa·
    • DIA (denuncia di inizio attività)·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • giudizio sul rapporto amministrativo·
    • impianti eolici·
    • principio di partecipazione·
    • revoca del permesso di costruire·
    • sospensione del titolo edilizio·
    • valutazione di impatto ambientale

  • 4. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-01-09, n. 201300013
    Provvedimento:
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    • art. 12 D.Lgs. n. 387/2003·
    • art. 22.3 NTA del PRG·
    • art. 36 comma 4 L.r. n. 16/2010·
    • autorizzazione unica·
    • compatibilità paesistica·
    • compatibilità urbanistica·
    • compensazione delle spese·
    • conferenza di servizi·
    • costituzionalità delle norme regionali·
    • deliberazione consiglio regionale·
    • determinazione dirigenziale·
    • difetto di istruttoria·
    • disponibilità del suolo·
    • eccesso di potere·
    • impianti fotovoltaici·
    • pianificazione ambientale·
    • risarcimento danni·
    • tutela dei beni storici·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione ambientale strategica·
    • vincoli geologici·
    • vincoli paesaggistici

  • 5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-01-09, n. 201300012
    Provvedimento:
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    • art. 12 D.Lgs. n. 387/2003·
    • art. 22.3 NTA del PRG·
    • autorizzazione unica·
    • certificato di destinazione urbanistica·
    • compatibilità urbanistica·
    • compensazione delle spese·
    • conferenza di servizi·
    • difetto di motivazione·
    • disapplicazione delle linee guida regionali·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • impianti fotovoltaici·
    • legittimità costituzionale delle norme regionali·
    • pericolosità geologica·
    • principio di cumulabilità degli impianti·
    • procedimento amministrativo·
    • rinuncia al ricorso·
    • risarcimento danni·
    • sospensione del ricorso·
    • tutela dei crinali·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione ambientale strategica (VIA)·
    • vincoli geologici·
    • vincoli paesaggistici·
    • vincolo PAI
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