(modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 24.(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81)1.All'articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.".
Entrata in vigore il 5 agosto 2009

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