Art 75

Art. 75.

Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuita' d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensita' di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attivita', rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita' di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilita' complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.
4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente:
a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%;
b) il controllo del gestore del mercato;
ne da' preventiva comunicazione alla Consob.
Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.»;
b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385, ove applicabili»;
c) al comma 5:
1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi», sono inserite le seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o»;
2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono sostituite dalle seguenti: «venga messa»;
3) dopo le parole «gestione sana e prudente del mercato» sono inserite le seguenti: «, valutando tra l'altro la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2, ((...))ove applicabili»;
d) al comma 7:
1) le parole «puo' essere esercitato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato,»;
2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «4»;
3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato.».
Entrata in vigore il 13 ottobre 2020

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