Regolamento-art. 43


Art. 43.

Alle assistenti sanitarie visitatrici, che ne facciano domanda nei modi e termini previsti dal precedente articolo e che comprovino in base a documenti e titoli da valutarsi dalle speciali commissioni, di cui al successivo art. 44, un conveniente tirocinio professionale, puo' essere rilasciato, sempre che detto tirocinio non abbia avuto una durata inferiore ai quattro anni, il diploma di Stato per l'esercizio professionale stesso.

Entrata in vigore il 1 febbraio 1930

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