Art 1

Art. 1.1.Per gli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, si applica, ancorche' non sia decorso il decennio, sull'incremento di valore verificatosi dalla data di acquisto determinata ai sensi dell'articolo 6 del predetto decreto, ovvero da quella di riferimento dell'ultima tassazione per decorso del tempo, alla data del 31 ottobre 1991.
2.La disposizione del comma 1 non si applica per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1989 e per quelli per i quali il precedente decennio si e' compiuto tra il 1 gennaio 1990 e il 30 giugno 1991. La stessa disposizione non si applica, altresi', per gli immobili esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto n. 643 del 1972; tuttavia, per gli immobili indicati alle lettere c), e), f) e g) del secondo comma dell'articolo 25 del decreto n. 643 del 1972 la durata minima della destinazione, richiesta dal successivo terzo comma del medesimo articolo per usufruire della esenzione, e' computata proporzionalmente alla durata del periodo preso a base per la determinazione dell'incremento di valore e, per i fabbricati indicati alla lettera d), primo periodo, del secondo comma del predetto articolo 25, l'esenzione compete se le condizioni ivi previste si sono verificate per oltre la meta' del periodo di riferimento dell'incremento di valore e sussistono al 31 ottobre 1991; per i soli fabbricati dati in locazione finanziaria l'esenzione di cui al secondo periodo della detta lettera d) compete anche se l'attivita' di locazione finanziaria non e' esclusiva ma prevalente.
2-bis.La disposizione del comma 1 non si applica alle aree assoggettate ((. . .)) a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilita'.
3.Per effetto di quanto disposto nel comma 1, i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto n. 643 del 1972 devono, dal 1 novembre al 20 dicembre 1991, presentare la dichiarazione prevista dal sesto comma dell'articolo 18 del predetto decreto, determinare l'imposta dovuta con le aliquote massime previste dall'articolo 15 dello stesso decreto ed effettuare in unica soluzione il relativo versamento diretto al concessionario del Servizio centrale della riscossione.
Alla dichiarazione deve essere allegato un prospetto del calcolo di determinazione dell'imposta, con indicazione degli estremi del versamento; nel caso di dichiarazioni relative a piu' immobili siti nel territorio della circoscrizione del medesimo ufficio del registro, il versamento puo' essere effettuato cumulativamente per l'imposta dovuta sugli incrementi di valore riguardanti ciascun immo- bile e risultante da ciascun prospetto di calcolo. La dichiarazione puo' anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale.
4.L'ufficio del registro, salvo l'esercizio del potere di accertamento, verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio e' diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio emette avviso di liquidazione che e' notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.((2))5.Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta la soprattassa si applica in misura pari al 30 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata; la soprattassa e' ridotta al 10 per cento se il versamento viene eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza.
6.Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per la esecuzione del versamento di cui al comma 3. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.
7.Non si applicano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale.
8.Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, relative all'imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non e' sottoposto a rettifica se e' dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate, dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento per le unita' immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1. La stessa disposizione si applica per la rettifica del valore finale dei fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione prevista dal comma 3; in tal caso, l'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita, invia all'ufficio del registro il certificato attestante l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita. Per la rettifica del valore finale dei terreni, esclusi quelli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, si ha riferimento al reddito dominicale risultante in catasto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, applicando il relativo moltiplicatore stabilito nel decreto del Ministro delle finanze in data 11 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1989. Ai fini e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, il termine del 1 gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1 ottobre 1991.
8-bis.Per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione e locate ad equo canone per almeno la meta' del periodo di riferimento dell'incremento di valore, l'imposta di cui al comma 1 e' ridotta all'80 per cento.
9.Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e' di esclusiva spettanza dello Stato.
10.L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' soppresso.

--------------------


AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 dicembre 1991, n. 396, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1992, n. 65, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, e' stabilito al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. "
Entrata in vigore il 23 gennaio 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi