Art 1

Art. 1.
I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
Nulla e' innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
Entrata in vigore il 1 agosto 1950
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