(compiti istituzionali)

Art. 5.(Compiti istituzionali)1.Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.
2.Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4.
3.Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.
4.Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di sevizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato.
5.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.
Note all'art. 5, commi 1 e 3:
- La legge n. 354/1975 reca "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'".
- Il D.P.R. n. 431/1976, modificato con D.P.R. n. 248/1989, concerne l'approvazione del regolamento di esecuzione della citata legge n. 354/1975.
- La Legge n. 121/1981, recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e' stata modificata dalla legge n. 675/1981, recante "Norme integrative della legge 1o aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", dalla legge n. 569/1982, recante "Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1o aprile 1981, n. 121" e dalla legge n. 688/1986, recante ulteriori "Modifiche e integrazioni alla legge 1o aprile 1981, n. 121 e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
Il testo aggiornato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, suppl. ord. n. 7 e 10 del 10 gennaio 1987. Il testo vigente dell'art. 16 e' il seguente:
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative di vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e di sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
Entrata in vigore il 27 dicembre 1990
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