modifiche alla parte seconda

Art. 2. Modifiche alla Parte seconda1.Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)all'articolo 10:
1) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "ente e istituto pubblico" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili";
2) al comma 3, lettera e), dopo le parole: "e particolari caratteristiche ambientali," sono inserite le seguenti: "ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica," e le parole: "artistico o storico" sono soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "le cose di interesse numismatico" sono inserite le seguenti: "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico";
4) al comma 4, lettera l), le parole: "le tipologie di architettura rurale" sono sostituite dalle seguenti: "le architetture rurali";
b)all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: "e gli altri ornamenti" sono sostituite dalle seguenti: "ed altri elementi decorativi";
c)all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: "del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "della presente Parte";
2) al comma 6, le parole: "Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5";
3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.";
d)all'articolo 14, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla seguente: "e";
e)all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: "Avverso" sono inserite le seguenti: "il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o";
f)all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: "beni culturali" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in ogni sua articolazione";
g)all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "Gli archivi" sono inserite le seguenti: "pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
h)all'articolo 21:
1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 13" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
2) al comma 1, lettera e), le parole: "di soggetti giuridici privati" sono sostituite dalle seguenti: "privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13";
3) al comma 4, dopo le parole: "del soprintendente." e' aggiunto il seguente periodo: "Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.";
4) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.";
i)all'articolo 22:
1) al comma 3, le parole: "Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente," sono sostituite dalle seguenti: "Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.";
l)all'articolo 28, comma 4, le parole: "di opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "di lavori pubblici" e le parole: "dell'opera pubblica" sono soppresse;
m)all'articolo 29:
1) al comma 8 le parole: "previo parere della Conferenza Stato-regioni" sono soppresse;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole: "previo parere della Conferenza Stato-regioni" sono soppresse; dopo le parole: "dell'esame finale," sono inserite le seguenti: "abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,"; dopo le parole: "un rappresentante del Ministero,", sono inserite le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale," ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.";
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.";
4) al comma 11 le parole: "o intese" sono soppresse; dopo le parole: "possono essere altresi' istituite," sono inserite le seguenti: "ove accreditate,"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
n)all'articolo 30, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.";
o)all'articolo 37, comma 1, la parola: "immobili" e' soppressa;
p)all'articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: "Apertura al pubblico degli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "Accessibilita' del pubblico ai beni culturali";
2) al comma 1, le parole: "Gli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "I beni culturali";
q)all'articolo 44:
1) al comma 1, la parola: "importanza" e' sostituita dalla seguente: "pregio";
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.";
r)all'articolo 46, comma 3, la parola: "o" e' sostituita dalla seguente: "e";
s)all'articolo 50, comma 1, le parole: "ed altri ornamenti" sono sostituite dalle seguenti: "ed altri elementi decorativi di edifici";
t)all'articolo 54:
1) al comma 2, lettera a), le parole: "fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6";
2) al comma 2, lettera d), le parole: "quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose" sono soppresse;
u)all'articolo 55, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni;";
v)all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari";
z)all'articolo 59, comma 2, lettera c), le parole: "dall'apertura della successione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile";
aa)all'articolo 60, comma 1, le parole: "al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione" sono sostituite dalle seguenti: "o conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento";
bb)all'articolo 62:
1) al comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti"; le parole: "la proposta" sono sostituite dalle seguenti: "una proposta";(( dopo le parole: "della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene" ));
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.";
cc)all'articolo 70, comma 3, le parole: ", in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno" sono soppresse;
dd)all'articolo 106:
1) al comma 1, le parole: "Il Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "Lo Stato";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.";
ee)all'articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "gia' esistenti" sono inserite le seguenti: "nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale";
ff)l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
"Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di lucro, ((anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto )).
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
gg)il comma 1 dell'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.";
hh)l'articolo 115 e' sostituito dal seguente:
"Art. 115 (Forme di gestione). - 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";
ii)l'articolo 116 e' sostituito dal seguente:
"Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso).
- 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.";
ll)all'articolo 122:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.";
2) al comma 2, dopo la parola: "provvede" sono inserite le seguenti: ", ove ancora operante,".
Entrata in vigore il 24 maggio 2006
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