albo: contenuto
Art. 27. Albo: contenuto
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ((o il domicilio professionale))e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.
L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ((o il domicilio professionale))e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.
Sentenze • 2
1. CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-03, n. 202200006Provvedimento:Leggi di più...- Art. 27 l. n. 69/1963·
- Concorso pubblico·
- Disparità di trattamento·
- Giornalista professionista·
- Giornalista pubblicista·
- Interpretazione bando·
- Motivazione provvedimento amministrativo·
- Principio di massima partecipazione·
- Requisiti di ammissione·
- Spese di giudizio·
- Violazione art. 3 l. n. 241/1990
2. TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-04-02, n. 201900679Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- concorso pubblico·
- eccesso di potere·
- giornalisti professionisti e pubblicisti·
- interpretazione delle clausole del bando·
- iscrizione all'albo dei giornalisti·
- requisiti di partecipazione·
- spese di lite·
- violazione dei principi di buona amministrazione·
- violazione del diritto di difesa del concorrente