albo: contenuto

Art. 27. Albo: contenuto

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ((o il domicilio professionale))e l'indirizzo degli iscritti, nonche' la data di iscrizione e il titolo in base al quale e' avvenuta. L'albo e' compilato secondo l'ordine di anzianita' di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianita' e' determinata dalla data di iscrizione nell'albo.
A ciascun iscritto nell'albo e' rilasciata la tessera.
Entrata in vigore il 23 aprile 2010

Sentenze2


  • 1. CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-03, n. 202200006
    Provvedimento:
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    • Art. 27 l. n. 69/1963·
    • Concorso pubblico·
    • Disparità di trattamento·
    • Giornalista professionista·
    • Giornalista pubblicista·
    • Interpretazione bando·
    • Motivazione provvedimento amministrativo·
    • Principio di massima partecipazione·
    • Requisiti di ammissione·
    • Spese di giudizio·
    • Violazione art. 3 l. n. 241/1990

  • 2. TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-04-02, n. 201900679
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • concorso pubblico·
    • eccesso di potere·
    • giornalisti professionisti e pubblicisti·
    • interpretazione delle clausole del bando·
    • iscrizione all'albo dei giornalisti·
    • requisiti di partecipazione·
    • spese di lite·
    • violazione dei principi di buona amministrazione·
    • violazione del diritto di difesa del concorrente
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