soppressione uffici periferici

Art. 8. Soppressione uffici periferici1.A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, e comunque ((entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'art. 7 sempre all'interno di detto termine finale;)) sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del avoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
Entrata in vigore il 4 novembre 2000

Sentenze1

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