(sopraelevazioni)
Art. 14.(Sopraelevazioni)
E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.
E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.