(autorizzazione per l'inizio dei lavori)

Art. 18.(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non e' richiesta la autorizzazione di cui al precedente comma.
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al comune per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Entrata in vigore il 29 febbraio 1996
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