(registro delle denunzie dei lavori)
Art. 19.(Registro delle denunzie dei lavori)
In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente articolo 17.
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.
In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente articolo 17.
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.