(denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti)

Art. 17.(Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti)

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonche' dal direttore dei lavori.
Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non e' tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreche' non trattisi di manufatto per la cui realizzazione e' richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Entrata in vigore il 29 febbraio 1996
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