Testo unico-art. 290


Art. 290.

Testo unico, art. 292.

I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Entrata in vigore il 8 marzo 1915
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