Testo unico-art. 125


Art. 125.

Testo unico, art. 120.

La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti le richiegga, ogni deliberazione, potra' essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia' inscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilita' del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. (14) (15)

((35)) ---------------AGGIORNAMENTO (14)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 ha disposto (con l'art. 117, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dagli articoli 46, 115 e 116, il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924". ---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il Regio Decreto 31 gennaio 1924, n. 151, nel modificare l'art. 61 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che fermo il disposto degli articoli 115-116 e 117, al presente articolo e' data esecuzione a decorrere dal 1° marzo 1924, salva l'osservanza delle norme transitorie stabilite dallo stesso Regio Decreto 31 gennaio 1924, n. 151. ---------------AGGIORNAMENTO (35)
Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 273, comma 6) che "Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della - legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico".
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi