espletamento delle attivita' di studio, consulenza e ricerca

Art. 3. Espletamento delle attivita' di studio, consulenza e ricerca1.Ferma restando la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di prefetto e di viceprefetto che si avvalgono di tale facolta' possono essere destinati, nel limite di un contingente di venti unita' e per l'intera durata della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di consulenza e di ricerca, nonche' di attivita' valutative, comprese quelle di controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per l'amministrazione dell'interno.
2.Con il procedimento negoziale di cui al Capo II e' stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in relazione alle funzioni esercitate.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego).
"4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
"Art. 16. (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1.
E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti".
Entrata in vigore il 2 giugno 2000
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