istituzione delle sezioni urbanistiche compartimentali.

Art. 3. Istituzione delle sezioni urbanistiche compartimentali.

Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanisti del Genio civile.

Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attivita' urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1942
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