approvazione del piano finanziario.

Art. 30. Approvazione del piano finanziario.((Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano))
Entrata in vigore il 31 agosto 1967
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