Art 3

Art. 3. (( (Forze di polizia ad ordinamento civile).

1.Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:
a)il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b)il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c)la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
d)i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
e)le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
f)il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
g)l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h)i permessi brevi per esigenze personali;
i)le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
l)il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
m)i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
n)i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;
o)l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2.Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonche' la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa puo' avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria.
3.Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.
4.Nell'ambito territoriale la titolarita' all'esercizio delle relazioni sindacali e' riconosciuta sulla base della rappresentativita', individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 23 maggio 2000
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