Art 3

Art. 3.1.I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:
a)non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
b)siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
c)siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.
2.I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.
3.Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1 giugno 1986.
4.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 4 luglio 1986

Sentenze3

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