funzioni mantenute allo stato

Art. 107. Funzioni mantenute allo Stato1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1));
b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1));
c)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1));
d)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1));
e)alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita' industriali, civili e commerciali;
f)alle funzione operative riguardanti:
1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1));
2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1));
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1));
g)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1));
h)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)).
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1)).
Entrata in vigore il 22 gennaio 2018
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