nomina ad allievo agente

Art. 4. Nomina ad allievo agente1.L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a)eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b)idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;
c)titolo di studio di scuola dell'obbligo;
d)qualita' morali e di condotta come previsto dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
e)gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
1-bis.L'esame puo' essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso.
2.Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.
3.Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa nonche' della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso.
4.I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.
4-bis.Sono altresi' nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
4-ter.Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (( ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, )) i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
4-quater.Le disposizioni di cui al comma 4-ter, si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
5.Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivita' di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneita' a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalita' possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalita' di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.
6.Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.
Entrata in vigore il 12 settembre 2005

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