corso per la nomina a vice ispettore in prova
Art. 18. Corso per la nomina a vice ispettore in prova1.I vincitori del concorso di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale (( di cui all'articolo 17 )). Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
2.Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese.
3.Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:
a)non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;
b)dichiarano di rinunciare al corso;
c)sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di ((novanta)) giorni anche non consecutivi e di ((centoventi)) giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
4.Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della ((sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni)).
5.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato. ((3))6.Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
7.I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
-----------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
2.Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese.
3.Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:
a)non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;
b)dichiarano di rinunciare al corso;
c)sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di ((novanta)) giorni anche non consecutivi e di ((centoventi)) giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
4.Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della ((sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni)).
5.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato. ((3))6.Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
7.I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
-----------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-24, n. 202107883Provvedimento:Leggi di più...- analogia legis·
- art. 104 c.p.a.·
- art. 12 disposizioni preliminari c.c.·
- concorso interno·
- decorrenza giuridica·
- differenza tra ruoli nel Corpo Forestale dello Stato·
- graduatoria concorsuale·
- illegittimità costituzionale·
- nomina a vice ispettore·
- principio tempus regit actum·
- risarcimento del danno·
- sospensione delle procedure concorsuali
2. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-07-08, n. 201607848Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto di nomina·
- art. 2 bis legge 241/1990·
- art. 76 e 3 Cost.·
- concorso pubblico·
- corso di formazione·
- decorrenza giuridica della nomina·
- decorrenza retroattiva della nomina·
- differenza tra ruoli di polizia e tecnici·
- disparità di trattamento·
- legittimità costituzionale·
- responsabilità amministrativa per danno da ritardo·
- risarcimento del danno·
- termine unitario del procedimento concorsuale·
- violazione art. 18 d.lgs. 201/1995