Art 19

Art. 19.(( (Magistrati). ))
((1.Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unita'. ((21))-----------------AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 11 novembre 2002, n. 251, convertito con modificazioni dalla L. 10 gennaio 2003, n. 1 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attivita' del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi del presente articolo, e' elevato da 50 a 62 unita' fino al 30 giugno 2004.-----------------AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che tale modifica ha effetto dal 1° luglio 2004.
Entrata in vigore il 14 febbraio 2004

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