condizioni per l'utilizzazione
Art. 3. Condizioni per l'utilizzazione1.E' ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a)sono stati sottoposti a trattamento;
b)sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
c)non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
2.L'utilizzazione dei fanghi e' consentita qualora la concentrazione di uno o piu' metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.
3.Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B.
4.I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purche' i suoli presentino le seguenti caratteristiche:
capacita' di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr; pH compreso tra 6,0 e 7,5;
In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilita' dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.
5.I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantita' massima fino a tre volte le quantita' indicate al comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.
6.I fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della presente norma, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore. In particolare:
a)i fanghi utilizzati devono essere disidratati e il loro contenuto di umidita' non deve superare il limite di 80% espresso sul tal quale;
b)i fanghi devono avere una composizione analitica che rientri nei limiti dell'allegato I B;
c)il substrato artificiale di coltura deve contenere un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale.
a)sono stati sottoposti a trattamento;
b)sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
c)non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
2.L'utilizzazione dei fanghi e' consentita qualora la concentrazione di uno o piu' metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.
3.Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B.
4.I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purche' i suoli presentino le seguenti caratteristiche:
capacita' di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr; pH compreso tra 6,0 e 7,5;
In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilita' dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.
5.I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantita' massima fino a tre volte le quantita' indicate al comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.
6.I fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della presente norma, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore. In particolare:
a)i fanghi utilizzati devono essere disidratati e il loro contenuto di umidita' non deve superare il limite di 80% espresso sul tal quale;
b)i fanghi devono avere una composizione analitica che rientri nei limiti dell'allegato I B;
c)il substrato artificiale di coltura deve contenere un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale.